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Svizzera – Tribunale Federale Svizzero, sentenza 2C_1032/2012 del 16 Novembre 2013

servizio radiotelevisivo (obbligo di diffusione di spot pubblicitario)

Art. 10 CEDU; art. 16 cpv. 2, art. 17, 35 cpv. 2 e art. 93 cpv. 3 Cost.; art. 4-6, 94, 95 cpv. 3 lett. b e art. 97 cpv. 2 lett. b LRTV; obbligo della SSR di rispettare i diritti fondamentali in ambito pubblicitario; spot pubblicitario “Was das Schweizer Fernsehen totschweigt” (ciò che la televisione svizzera passa sotto silenzio).

Il rifiuto della SSR rispettivamente di publisuisse SA di diffondere un messaggio pubblicitario può essere contestato con un ricorso relativo all’accesso (“Zugangsbeschwerde”) davanti all’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR); la decisione di quest’ultima

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può essere oggetto di un ricorso in materia di diritto pubblico (consid. 1).

Nel quadro dell’attività di diritto privato svolta in ambito pubblicitario, la SSR è tenuta a rispettare i diritti fondamentali. Essa deve tenere in particolare (anche) conto del contenuto ideale delle libertà individuali. Sempre che il mandante non agisca in maniera illecita, il semplice timore che una pubblicità controversa (di carattere ideale) potrebbe nuocere alla sua reputazione non costituisce un interesse sufficiente a permetterle di rifiutare di diffondere uno

spot pubblicitario che è critico nei suoi confronti (consid. 3-5).


Link di riferimento:

www.bger.ch/it/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht-leitentscheide1954-direct.htm

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